Nel pieno del periodo invernale si sa, torna a farci visita l’influenza ed i malanni di stagione. Ma quale è la regolamentazione per rientro del bambino all’asilo nido ed alla scuola dell’infanzia quando il bambino sta male? Quando il bambino deve essere allontanato da scuola? Quando può essere riammesso? Serve o no il certificato? Basterà l’autocertificazione dei genitori?
Vediamo di fare un po’ di chiarezza su questi punti.
Fino a poco tempo fa, per tutte le Regioni e Province italiane, il tutto era regolato da un Decreto del Presidente della Repubblica (DPR n. 1518/1967 n.1518), ancora in vigore in alcune regioni, che stabiliva l’obbligo da parte del medico di accertare la guarigione per il reinserimento in comunità dopo malattia.
Secondo questo Decreto l’alunno rimasto assente per malattia dalla scuola per più di cinque giorni, può esservi riammesso soltanto previa visita di controllo del medico scolastico, ovvero, in assenza di questi, dietro presentazione alla direzione della scuola o dell’istituto di una dichiarazione del medico curante, che normalmente è il pediatra. Il periodo di assenza minimo per cui è richiesta la certificazione di riammissione è di 6 giorni: “assenza per malattia per più di cinque giorni” significa infatti che la riammissione al 6° giorno non necessita del certificato medico, che occorre invece in caso di riammissione al 7° giorno od oltre dall’inizio della malattia. Quindi nel caso in cui se il ritorno a scuola dovesse avvenire dopo 6 o più giorni consecutivi di assenza (festività comprese), ovvero se il rientro avviene dal 7° giorno, il certificato medico è obbligatorio per riammettere il bambino a scuola. Nel caso di malattia infettiva viene richiesto ai genitori di darne tempestiva comunicazione alla struttura in modo tale che possano essere messe in atto tutte le procedure che risultino necessarie per la tutela della salute della comunità scolastica.
Inoltre stabilisce che la certificazione è richiesta solo in caso di malattia e che altre assenze (vacanze o altro) non necessitano di certificazione al momento della riammissione (nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi quando l’assenza sia iniziata prima). In caso di assenze stabilite sul calendario scolastico e programmate dalla scuola (es. vacanze pasquali) o dal genitore e comunicate precedentemente alla scuola, non occorre al rientro alcun certificato medico. Ricordiamoci infatti che il certificato è un atto medico e che proprio in forza di questo non può essere richiesto o compilato per situazioni che non sono inerenti alla salute del bambino.
Le cose sono cambiate con la sentenza del Consiglio di Stato del 17/03/2014 dopo che la regolamentazione in materia è stata demandata alle Regioni, le quali hanno deciso autonomamente ed in modo differente. Le Regioni che si sono discostate dalla precedente regolamentazione sono: Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Province autonome di Trento e Bolzano, le Marche (unica deroga è in caso di profilassi prevista a livello nazionale e internazionale “per esigenze di sanità pubblica”).
Per queste regioni quindi, come ci si regola per la riammissione dei bambini all’asilo nido ed alla scuola dell’infanzia? Basta l’autocertificazione dei genitori, ai quali, in caso di dubbio, resta sempre la facoltà di sentire e far visitare il bambino dal pediatra prima di farlo rientrare a scuola.
Sicuramente questo snellisce di molto il lavoro dei pediatri e facilita la vita dei genitori, ma cosa ha comportato? Ha comportato che oggi il rientro in classe è rapidissimo: basta che passi la febbre per tornare il giorno seguente subito a scuola, anche se non si è completamente guariti.
Tutto questo però va a discapito dei bambini stessi: non ci dimentichiamo che i bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia hanno un sistema immunitario non ancora ben sviluppato e quindi sono più “indifesi” contro i virus ed inoltre trascorrono la maggior parte della giornata in ambienti chiusi ed a stretto contatto, soprattutto nei mesi più freddi. Questo rientro troppo anticipato porta a due conseguenze: una facile e probabile ricaduta del bambino stesso nella malattia ed una maggior diffusione del virus tra gli altri bambini.
Che cosa fare quindi per poter arginare questa prassi?
Esistono delle precauzioni, una sorta di decalogo, su norme igieniche dettate anche dal buon senso, che i genitori dovrebbero tenere a mente.
L’abolizione dell’obbligo del certificato medico-pediatrico, non cancella quelle che erano le norme igieniche e generalmente consigliate dai pediatri prima di rimandare il bambino in classe. Esisteva ed esiste tuttora una sorta di “calendario” che stabilisce dal momento dell’incubazione e dalla comparsa della malattia quanti giorni dovrebbero trascorrere per una corretta e prudente riammissione alla vita sociale del bambino malato:
Morbillo: rientro 5 giorni dopo la comparsa dei primi puntini;
Pertosse: rientro dopo 5 giorni dall’inizio della Terapia antibiotica, anche se questa poi andrà protratta per altri giorni;
Parotite: 10 giorni dopo il gonfiore alle parotidi
Mononucleosi: una volta scomparsi i sintomi generali si può rientrare in classe;
Scarlattina: il rientro può avvenire trascorse 48 dalla prima somministrazione della terapia antibiotica;
Mani-Piedi-Bocca, Quinta e Sesta Malattia: anche qui come per la mononucleosi, il rientro può avvenire una volta scoparsi i sintomi generali;
Varicella: dopo 6 giorni dalla comparsa delle prime vescicole, il bambino può rientrare a scuola senza il rischio di contagiare gli altri, già le crosticine non sono più contagiose;
Rosolia: dopo 7 giorni dalla comparsa delle prime macchie;
Tonsillite: il rientro può avvenire trascorse 48 dalla prima somministrazione della terapia antibiotica e comunque il bambino deve essere sfebbrato da almeno 24 ore.
A tutte queste poi si aggiungono la classica influenza, sia quella che interessa solo le vie aeree che quella gastrointestinale. In questi casi oltre a far passare 48 dalla scomparsa della febbre e dei vari effetti collaterali, bisognerebbe guardare allo stato generale del bambino. Un rientro troppo precipitoso o una convalescenza troppo breve rischia nel bambino delle ricadute ed una maggior possibilità di contagio tra gli altri bambini.
Il bambino dovrebbe avere il diritto di restare a casa se ha sintomi di malessere: quali ad esempio febbre, se nel giorno precedente si sono verificati episodi di vomito o diarrea, in caso di congiuntivite con secrezione purulenta, se si sospettasse una malattia esantematica. E’ vero che oggi la maggior parte delle famiglie non si può permettere il lusso di saltare il lavoro, oppure prendere una baby-sitter, è molto più facile che si appoggi ai nonni, ma in caso di rientro troppo affrettato è molto probabile che si sentirebbero chiamare dalla scuola in mattinata e quindi non avrebbero lo stesso ovviato al problema, anzi forse lo avrebbero solo peggiorato.
Vediamo invece quali sono le regole da rispettare nel caso in cui il bambino debba essere allontanato dal Dirigente Scolastico dalla struttura, ovvero quando i bambini presentano dei sintomi che facciano pensare a malattie diffusibili, previo avviso al genitore.
In questi casi il bambino deve aspettare l’arrivo di uno dei genitori rimanendo in uno spazio separato, lontano dai compagnetti che potrebbe suo malgrado contagiare;
Nel caso di liquidi biologici, quali sangue, feci, vomito etc, vanno utilizzati guanti monouso ed ovviamente va ben pulita ed igienizzata la zona interessata;
Cercare di limitare il più possibile contatti ravvicinati con il bambino.
Sicuramente sensibilizzare i genitori al rispetto del diritto del bambino malato al suo periodo di convalescenza, ma anche al rispetto nel preservare l’incolumità degli altri bambini e non meno importanti delle educatrici stesse è un tema molto importante e che riguarda tutti: bambini, genitori, ma anche educatori e strutture scolastiche.